Art. 3.
(Istituzione e funzioni del Comitato nazionale per l'alimentazione e la nutrizione umana).

      1. Nell'ambito dell'Osservatorio è istituito il Comitato nazionale per l'alimentazione e la nutrizione umana, di seguito denominato «Comitato», che ne assume la direzione scientifica. Il Comitato, in particolare, ha il compito di elaborare le linee guida e i documenti di supporto scientifico eventualmente necessari agli interventi in materia del Governo e delle altre autorità competenti.
      2. Il Comitato provvede all'unificazione e al coordinamento delle diverse iniziative riguardanti la ricerca e la diffusione della cultura nutrizionale in campo nazionale.
      3. Il Comitato provvede, altresì, all'analisi delle ricerche e delle informazioni concernenti l'alimentazione e la nutrizione umana, selezionando quelle che possono avere un impatto positivo sulle scelte dei consumatori e promuovendone la diffusione in modo da renderle accessibili agli utenti.
      4. Il Comitato può proporre nuove linee di ricerca e di modelli operativi nel settore alimentare e nutrizionale, in particolare su problematiche di grande rilievo sociale, nonché strategie innovative di intervento.